Installazione, Vendita Wallbox e Assistenza post-vendita H24/7
RICARICA AUTO ELETTRICHE
NELLE AUTORIMESSE CONDOMINIALI SOGGETTE AL CONTROLLO VVF
NUOVA CIRCOLARE VVF (Vigili del Fuoco) 2/18 del 05/11/2018
La stazione di ricarica dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- Essere dotata di un dispositivo di comando di sgancio di emergenza, ubicato in posizione segnalata ed accessibile anche agli operatori di soccorso, che determini il sezionamento dell’impianto elettrico nei confronti delle sorgenti di alimentazione. Qualora sia presente un comando generale di sgancio elettrico di emergenza a servizio dell’intera attività, tale comando deve agire anche sulla stazione di ricarica
- Utilizzare un modo di carica Modo 3 o Modo 4, come definiti al p.to 2.10
- Essere dotata di estintori portatili idonei all’uso su impianti o apparecchi elettrici in tensione, in aggiunta a quelli già previsti, in ragione di uno ogni 5 punti di connessione o frazione, collocati in posizione segnalata, sicura e facilmente accessibile. L’area in cui è ubicata la stazioni di ricarica ed i suoi accessori deve essere segnalata con idonea cartellonistica.
La predetta cartellonistica deve essere collocata in posizione facilmente visibile anche da terzi e deve riportare la seguente dicitura:
“STAZIONE DI RICARICA PER VEICOLI ELETTRICI”
Nel caso in cui il veicolo elettrico sia connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all’infrastruttura , nei pressi della stazione di ricarica deve essere riportato, con apposito cartello/etichetta, l’obbligo di ispezionare a vista il cavo prima di ciascun utilizzo. Nei luoghi con accesso del pubblico, ad integrazione dei controlli ordinari già previsti, tali ispezioni devono essere effettuate con cadenza settimanale da parte del gestore dell’attività soggetta, ed annotate su apposito registro dei controlli.I dispositivi di sezionamento di emergenza devono essere individuati con la segnaletica di sicurezza di cui al titolo V del D. Lgs. 81/2008.
COLONNINE DI RICARICA CONDOMINIALE: LA NORMATIVA
Con il decreto legislativo 257/2016 l’Italia ha fatto un notevole passo in avanti verso la copertura del territorio, recependo la direttiva europea. Approvato a gennaio, il decreto è ormai entrato in vigore con il 2018 e la normativa colonnine ricarica auto elettriche obbliga a predisporre punti di ricarica nei nuovi edifici residenziali con almeno 10 unità abitative, includendo anche edifici a diverso uso con superficie utile superiore a 500 metri quadrati e gli edifici soggetti a ristrutturazione profonda.
In tutti questi casi sarà obbligatorio predisporre un numero di punti di ricarica pari al 20% dei posti auto presenti. Ricordate però che il decreto parla di predisposizione, ben divera dall’installazione effettiva di una stazione di ricarica che può avvenire in un secondo momento. E sì, il termine “colonnine” tecnicamente non è il migliore, ma è quello colloquialmente in uso.
INSTALLARE WALL BOX O COLONNINA CONDOMINIALE: GUERRA IN ASSEMBLEA?
Fermo restante che l’installazione della wall box all’interno della proprietà privata (il box) è sempre possibile, per quelle situazioni dove l’unico parcheggio è in un’area comune (coperta o scoperta), si può portare la questione in assemblea a caccia dell’approvazione del condominio da parte della maggioranza con il solito meccanismo dei millesimi (500 millesimi e maggioranza degli intervenuti all’assemblea).
Qualora questa non dovesse esserci, però, si può comunque procedere all’installazione a patto di sostenere autonomamente le spese, incluse quelle per la manutenzione e il ripristino degli spazi dopo i lavori (comma 2 e 3 dell’articolo 17). Tutto questo senza recare “pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato”, alterarne il decoro architettonico o rendere alcune parti comuni inservibili ai condomini.
Qualora altri condomini volessero usufruire della colonnina condominiale in un secondo momento, questi dovranno retroattivamente pagare la quota relativa alle spese sostenute.
L’iter prevede richiesta all’amministratore che deve convocare l’assemblea entro 30 giorni. Se la proposta non viene approvata dalla maggioranza, il richiedente può installare a proprie spese la Wall Box entro tre mesi dalla richiesta scritta.
Purtroppo la burocrazia è un intricato groviglio di casi ed eccezioni ma, semplificando, chi vuole installare una wall box nel garage privato dovrà semplicemente comunicarlo all’amministratore, contabilizzare l’impianto a monte (se non già dotato di linea dedicata e contatore, così da non utilizzare la corrente box condominiale) e includere tra le spese l’aggiornamento delle certificazioni di sicurezza anti-incendio nel caso in cui e’ soggetto al CPI.
Chi ha un’auto elettrica senza garage, e’ costretto quindi ad installare la colonnina o Wall Box in spazi condivisi come il parcheggio comune, incorrerà in problematiche diverse. Qualora ci fossero spazi per tutti il problema non si pone, in caso contrario la destinazione d’uso cambia e la parte comune diventerebbe una stazione di ricarica condominiale, prevedendo quindi un sistema multi-utente in grado di rendere potenzialmente agibile la ricarica a tutti. Qui le scelte sono molteplici, a partire dalle colonnine con due attacchi fino a colonnine multiple e, in casi eccezionali oggi ma plausibili in futuro, una regolamentazione dei tempi per la sosta: immaginiamo un piccolo condominio dove tutti hanno un’elettrica o un’ibrida plug-in e nessun box privato.